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Ordinanza — n. 22712/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for theft, rejecting mere complaints and insufficient grounds for leniency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22712/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the conviction for theft upheld by the Court of Appeal of Messina. The appellant's first ground was dismissed as it constituted mere complaints rather than specific legal arguments, while the second ground challenging the exclusion of leniency was found infounded due to adequate reasoning regarding prior criminal records. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in cassation must present specific legal arguments; mere complaints or failure to demonstrate the absence of a statutory ground for leniency render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Cassation Appeal Admissibility Theft Conviction Statutory Leniency Exclusion Specific Legal Arguments Required uso di false generalità credibilità dell'identità pseudonimo

Disposizioni normative citate

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Art. 494 cod. pen.
Rilevato che Vittorio Sciabà ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 494 cod. pen.;
Art. 131-bis cod. pen.
274647), sicché è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez.
Art. 133, comma 1, cod. pen.
In particolare, si rammenta che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod.
Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 494 cod. pen
Rilevato che Vittorio Sciabà ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 494 cod. pen.;
art. 131-bis cod. pen
274647), sicché è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
266590), ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta
pen., ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIABA' VITTORIO nato a MESSINA il 24/12/1973 avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Vittorio Sciabà ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 494 cod. pen.;

2. Considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

3. Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto - è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata esprime una adeguata motivazione in ordine all'esclusione dell'art. 131-bis cod. pen., riferendosi ai plurimi precedenti penali a suo carico, e non soltanto a quello, pià recente, risalente al 2014. La motivazione non è illogica e insindacabile in sede di legittimità. In particolare, si rammenta che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), sicché è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678);

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 maggio 2025 Il Consigliere estensore DEPOSITATA Il Presidente