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Ordinanza — n. 22711/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for aggravated theft due to specific and unfounded legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22711/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was specific and unfounded. The appellant merely repeated generic arguments from the lower court's appeal without addressing the specific reasoning regarding aggravated theft and sentencing. Consequently, the court dismissed the request and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, c.p.p.; Art. 365, comma 1, c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation must be specific and substantiated; generic repetitions of lower court arguments without engaging with the specific reasoning render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal specificity requirement aggravated theft sentencing mitigation procedural costs Cassation review unfounded arguments furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, c.p.p.
Art. 365, comma 1, c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOZZILLO NUNZIO nato a NAPOLI il 06/05/1979 avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Nunzio Mozzillo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Milano, con cui il ricorrente è stato condannato per il reato di furto aggravato;

2. Considerato che il ricorso - che, articolato in tre motivi (con oggetto l'affermazione di responsabilità dell'imputato; la sussistenza dell'aggravante ex art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. e la dosimetria sanzionatori), denuncia l'illogicità della motivazione in relazione alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello - è inammissibile in quanto aspecifico e manifestamente infondato. Il ricorrente si limita a replicare in sede di legittimità la medesima formulazione generica riscontrata nei motivi di appello, dal momento che non solo non si confronta con quanto puntualmente argomentato nella sentenza di primo grado (in ordine alla sussistenza del delitto di furto e dell'aggravante ex art. 625, primo comma, n.7, cod. pen., nonché all'entità della pena applicata), ma anche con quanto evidenziato nella sentenza impugnata: la Corte territoriale ha stigmatizzato l'astrattezza delle censure difensive svolte già con l'atto di ppello (si veda pag. 8 della sentenza impugnata);

3. Rilevato che i motivi proposti non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, limitandosi ad affermare assertivamente la non genericità dell'atto di appello ed a rivalutare i fatti con tratti anch'essi aspecifici e frammentari, non consentendo dunque al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07 maggio 2025 Il Consigliere estensore DEPOSITATA Il Presidente