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Ordinanza — n. 22710/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere complaints and lack of specific factual misinterpretations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22710/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Naoufel Sassi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's finding of guilt for attempted aggravated theft was based on flawed reasoning. The court rejected this, ruling that the appeal consisted only of general complaints without identifying specific distortions of the evidence or procedural emergencies.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals based solely on dissatisfaction with factual findings or requests for a new evaluation of evidence are inadmissible unless they demonstrate specific misinterpretations of procedural emergencies.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints factual misinterpretation sindacato di legittimità procedural emergencies attempted theft court costs domanda d'asilo di cittadino nigeriano

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SASSI NAOUFEL nato il 28/03/1998 avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Considerato che Naoufel Sassi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grad4 con cui l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto tentato di furto pluriaggravato;

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è inammissibile perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in mancanza, peraltro, dell'individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzati dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 4 del provvedimento impugnato).

Come noto, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione della vicenda al centro del processo, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482);

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 Il Cons