Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22708/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for omitting statutory grounds regarding plea bargain sentencing. The court rejected the appeal for failing to cite specific legal grounds. The decision establishes that plea bargain appeals must strictly follow statutory requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22708/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Elena Iancu inadmissible without procedural formalities. Iancu challenged a plea bargain sentence from the Lucca Tribunal, arguing the court failed to consider general mitigating circumstances not mentioned in her initial request. The court ruled that such appeals are strictly limited to specific statutory grounds, excluding omissions of mitigating factors, and thus dismissed the appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if based on the omission of mitigating circumstances not listed in the request, as they fall outside the statutory grounds for review.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain appeal mitigating circumstances inadmissible appeal statutory grounds procedural exclusion aggravamento della pena modifica della sentenza proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso proposto dall'imputata, che contesta vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, va dichiarato inammissibile, giacché strutturato sulla base di una critica che si pone al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
legge n. 103 del 2017
pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017.
art. 444 cod. proc. pen
Rilevato che Elena Iancu ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lucca, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 17982 del 18/5/2020, Benjezia, Rv. 279117
pen., il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa applicazione di circostanze attenuanti non menzionate nella richiesta di applicazione di pena (Sez. 5, n. 17982 del 18/5/2020, Benjezia, Rv. 279117);
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANCU ELENA nato il 19/01/2000 avverso la sentenza del 14/12/2024 dei TRIBUNALE di LUCCAudita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Elena Iancu ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Lucca, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata, per il reato di furto pluriaggravato;

2. Considerato che il ricorso proposto dall'imputata, che contesta vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, va dichiarato inammissibile, giacché strutturato sulla base di una critica che si pone al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Tale novella normativa ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Peraltro, in tema di patteggiamento, è inammissibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa applicazione di circostanze attenuanti non menzionate nella richiesta di applicazione di pena (Sez. 5, n. 17982 del 18/5/2020, Benjezia, Rv. 279117);

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il President