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Ordinanza — n. 22705/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for tax fraud due to lack of specific intent and generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22705/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Maria Cristina and Gian Martin Battisti inadmissible. The appellants argued for lack of specific intent and procedural flaws, but the court found the evidence of specific intent overwhelming and the new arguments too generic to be examined. Consequently, the lower court's conviction for tax fraud was upheld, and the appellants were ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 216 comma 1 n. 2 L. Fall.; Art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded regarding the existence of specific intent or are too generic to allow the appellate court to identify the specific points of criticism.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax fraud conviction specific intent requirement generic appeal grounds inadmissible appeal procedural penalties omissione della contabilità documenti mancanti falsità in documenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 216 comma 1 n. 2 L. Fall.
Rilevato che Maria Cristina Battisti e Gian Martin Battisti ricorrono avverso la, sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con cui gli imputati erano stati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 216 comma 1, n.
Art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono assolutamente generici, perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BATTISTI MARIA CRISTINA nato a LATINA il 01/01/1972 BATTISTI GIAN MARTIN nato a LATINA il 15/11/1978 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Maria Cristina Battisti e Gian Martin Battisti ricorrono avverso la, sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con cui gli imputati erano stati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 216 comma 1, n. 2, L. Fall.;

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunciano violazione della legge penale in relazione all'insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico, è manifestamente infondato, perché - come chiarito dalla Corte di merito a pag. 4 - nel caso di specie, molteplici sono gli elementi probatori dai quali detto coefficiente soggettivo emerge. In particolare, la carenza documentale, per il contesto della vicenda (vedi le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata) è stata logicamente ritenuta sintomatica, oltre ogni ragionevole dubbio, della volontà di impedire l'esercizio delle azioni recuperatorie da parte del ricorrente;

3. Rilevato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali i ricorrenti lamentano vizi di motivazione in relazione alla mancata derubricazione dei fatti nel reato di cui all'art. 217 L. Fall. e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono assolutamente generici, perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., in quanto non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 Il Consigliere estensip.ré- Il Preside