Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual elements under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Andrea Leone inadmissible due to the lack of specific grounds required by law. The appellant argued against the lower court's finding of responsibility for attempted theft and theft, but his complaint was deemed too general. Consequently, the court refused to exercise its supervisory role because the appeal failed to identify the specific elements underlying the criticism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal must specify the factual elements constituting the grounds for the criticism; otherwise, it is inadmissible for being generic.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE ANDREA (CUI 05RTCK9) nato a ROMA il 21/09/1991 avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Andrea Leone ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che, dichiarando l'inammissibilità dell'atto di appello del ricorrente, ha disposto l'esecuzione della sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti pluriaggravati di tentato furto e di furto;
2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è assolutamente generico, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente