Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds lacking specific factual elements under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Roberto Maone inadmissible and ordered him to pay procedural costs. Maone challenged the appellate court's confirmation of his conviction for attempted burglary, alleging generic defects in the sentencing reasoning. The court rejected this claim because the appeal failed to specify the factual elements required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure, preventing the higher court from exercising its supervisory role.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal alleging generic defects in the reasoning of a criminal judgment is inadmissible if it fails to specify the factual elements underlying the criticism, thereby preventing the appellate court from identifying the grounds for its review.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAONE ROBERTO nato a ROMA il 06/05/1965 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Considerato che Roberto Maone ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto in abitazione;
2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione alla determinazione della pena, è assolutamente generico, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente