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Ordinanza — n. 22701/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on theft conviction for mere factual complaints and insufficient mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22701/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the conviction for theft in a residence. The appellant's arguments regarding insufficient evidence and lack of mitigating circumstances were dismissed as mere factual complaints reserved for the lower court. The court emphasized that the value of the stolen tablet was not trivial, negating the claim for special leniency.

Regesto Legislator

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Art. 62, n. 4 cod. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or grant leniency based on trivial damage, reserving such assessments exclusively for the court of first instance.

Parole chiave

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theft in residence mitigating circumstances trivial damage factual complaints inadmissible appeal value of stolen goods Cassation powers perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 62, n. 4 cod. pen.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, Di Giorgio
Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu
280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv.
Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari
269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERDZIC DRAGAN nato a LA SPEZIA il 26/11/2002 avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Dragan Merdzic ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto in abitazione;

2. Considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sufficienza del compendio indiziario - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito. Le censure tendono, inoltre, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito; esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte, cfr. Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);

3. Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, il danno derivante da reato, per essere ritenuto di speciale tenuità, deve essere lievissimo ossia di valore economico pressoché irrisorio (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450), circostanza correttamente esclusa nel caso di specie, tenuto conto che l'oggetto del furto era un tablet, ossia un bene dotato di un certo valore economico, come precisato dal giudice di merito;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 maggio 2025 Il Consigliere estensore , Il Presiden