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Ordinanza — n. 22700/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against attempted theft conviction for lack of complaint and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22700/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Hicham Boutlib inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted aggravated theft. The court found the defendant's arguments regarding the lack of a formal complaint and the impossibility of the crime to be manifestly unfounded based on the case file. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 104 c.p.; Art. 112 c.p.: The appeal is inadmissible when the complaint requirement is clearly met and the lower court correctly applied the strict criteria for attempted crime and voluntary discontinuance.

Parole chiave

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attempted theft conviction lack of criminal complaint impossibility of crime voluntary discontinuance inadmissible appeal Italian criminal procedure aggravated theft imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 104 c.p.
Art. 112 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n.9254 del 15/10/2014 Rv. 263058, Semeraro
Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435
Inoltre, nei reati di danno a forma libera, è configurabile la desistenza volontaria solo nella fase del tentativo incompiuto, ossia fino a quando non siano stati posti in essere gli atti da cui origina il processo causale idoneo a produrre l'evento (Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUTLIB HICHAM nato il 14/12/1974 avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Hicham Boutlib ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di tentato furto pluriaggravato;

2. Considerato che il primo motivo di ricorso - che eccepisce l'improcedibilità del reato per difetto di querela - è manifestamente infondato e palesemente smentito dagli atti processuali, da cui emerge chiaramente la volontà della persona offesa di perseguire il responsabile del reato, senza alcun margine di incertezza;

3. Rilevato che il secondo e il terzo motivo di ricorso - che denunziano violazione di legge e vizio di legittimità in ordine alla mancata applicazione della disciplina del reato impossibile, o quantomeno della desistenza volontaria - sono manifestamente infondati in quanto il giudice di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici ha chiarito le ragioni poste a fondamento della dichiarazione di responsabilità dell'imputato; Invero, con riferimento alla configurabilità del reato impossibile, l'inidoneità dell'azione deve essere assoluta per inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato, così da non consentire neppure in via eccezionale l'attuazione del proposito criminoso (Sez. 5, n.9254 del 15/10/2014 Rv. 263058, Semeraro).

In applicazione del principio, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto sussistente il tentativo di furto con riferimento, in particolare, ai mezzi adoperati dall'agente (una chiave inglese, adatta a forzare la cassaforte dell'erogatore automatico di carburante al centro della vicenda). Inoltre, nei reati di danno a forma libera, è configurabile la desistenza volontaria solo nella fase del tentativo incompiuto, ossia fino a quando non siano stati posti in essere gli atti da cui origina il processo causale idoneo a produrre l'evento (Sez. 5, n. 50079 del 15/05/2017, Mayer, Rv. 271435).

Nel caso di specie il tentativo di scassinare la cassaforte, rimasta peraltro danneggiata a seguito dell'azione criminosa, si è realizzato salvo interrompersi per l'intervento delle forze dell'ordine;

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così