Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22699/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for gross counterfeiting due to procedural inadmissibility and lack of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22699/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Antonino Giuseppe Scarpulla inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Scarpulla argued that the lower court erred in finding gross counterfeiting given the blatant nature of the license plate forgery and failed to recognize generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as repetitive of arguments already fully examined by the trial judges, who found the counterfeiting was discovered only after multiple inspections and noted the defendant's prior record excluded leniency.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 49 cod. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: Appeals that merely reiterate arguments already exhaustively examined by the court of first instance or second instance without presenting new grounds or legal errors are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
gross counterfeiting procedural inadmissibility repetitive arguments mitigating circumstances prior criminal record Court of Cassation criminal appeal marchi ingannevoli

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 49 cod. pen.
pen.; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, stante la grossolanità della contraffazione e, dunque, l'inidoneità assoluta dell'azione ai sensi dell'art. 49 cod.
Art. 364 cod. proc. pen.
art. 49 cod. pen
pen.; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, stante la grossolanità della contraffazione e, dunque, l'inidoneità assoluta dell'azione ai sensi dell'art. 49 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARPULLA ANTONINO GIUSEPPE nato a CORLEONE il 03/03/1974 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; L3U- rilevato che Antonino Giuseppe Scarpulla ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale egli era stato riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, stante la grossolanità della contraffazione e, dunque, l'inidoneità assoluta dell'azione ai sensi dell'art. 49 cod. pen.; ritenuto che esso sia inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dai Giudici di merito, i quali hanno evidenziato come la condotta posta in essere dall'imputato non sia riconducibile ad un'ipotesi di falso grossolano, in quanto la contraffazione della targa era stata scoperta solo in seguito a plurimi controlli e accertamenti e non potendo in ogni caso rilevare, in senso contrario (si veda, in particolare, pag. 2 del provvedimento impugnato); rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che anch'esso sia inammissibile in quanto reiterativo di censure già vagliate in sede di merito in relazione al trattamento sanzionatorio, la cui decisione è sorrette da congrua e non illogica motivazione, essendosi evidenziato come non vi fossero elementi positivamente valutabili al fine della applicazione delle invocate attenuanti e che, inoltre, che i molteplici precedenti a carico dell'imputato costituivano indici di una rilevante capacità a delinquere, idonea a escludere il beneficio richiesto (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec