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Ordinanza — n. 22696/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for false coin possession due to lack of gross falsity and clear criminal intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22696/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Caputo's appeal inadmissible regarding his conviction for false coin possession. The defense argued the crime was impossible under Article 49 of the Penal Code, claiming the note was not grossly false. The court rejected this, noting the note could deceive a recipient and was identified as fake by police, proving Caputo's clear intent to commit the offense.

Regesto Legislator

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Art. 455 c.p.; Art. 49 c.p.: The crime of false coin possession is not impossible when the counterfeit item, though detectable by touch, could deceive a recipient in circulation, and the holder's awareness of its illicit nature confirms the criminal intent.

Parole chiave

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false coin possession impossible crime gross falsity requirement criminal intent Cassation inadmissibility falsificazione di monete riproduzione e imitazione di biglietti di banca uso di un documento falso

Disposizioni normative citate

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Art. 455 c.p.
Art. 49 c.p.
pen.; rilevato che, con l'unico motivo di ricorso, la Difesa dell'imputato prospetta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'omessa configurazione del reato impossibile ex art. 49 cod.
art. 455 cod. pen
art. 49 cod. pen
pen.; rilevato che, con l'unico motivo di ricorso, la Difesa dell'imputato prospetta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'omessa configurazione del reato impossibile ex art. 49 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUTO GIUSEPPE nato a CERIGNOLA il 24/04/1953 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; rilevato che Giuseppe Caputo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 455 cod. pen.; rilevato che, con l'unico motivo di ricorso, la Difesa dell'imputato prospetta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'omessa configurazione del reato impossibile ex art. 49 cod. pen.; ritenuto che esso sia inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale, la quale ha evidenziato come, nella specie, non si possa qualificare il falso come "grossolano" atteso che, alla luce del quadro probatorio emerso nel corso del giudizio, è emerso come la banconota detenuta dall'imputato, pur rivelandosi falsa in quanto più spessa al tatto, qualora fosse stata posta in circolazione avrebbe potuto, in ogni caso, ingannare il destinatario di essa (si veda, in particolare, quanto argomentato alla pagina 3 del provvedimento impugnato), tenuto conto, del resto, che essa era stata riconosciuta come falsa da soggetti qualificati in quanto appartenenti alla polizia giudiziaria e della chiara consapevolezza della illiceità della detenzione da parte di Caputo, il quale, scoperto, aveva cercato di distruggere la banconota falsa, senza riuscirvi; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il President