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Ordinanza — n. 22695/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic grievances lack specific factual elements required by criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22695/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the lack of specific factual elements required by Article 581 of the Criminal Procedure Code. The defense argued for reduced sentencing based on alleged contributory negligence and lack of generic mitigating circumstances, but the court found these claims to be mere complaints without supporting evidence. Consequently, the court ruled that the lower court correctly identified the defendant's active role in the crime and dismissed the appeal with costs.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must contain specific factual and legal elements; generic grievances lacking connection to the contested judgment's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances criminal procedure code contributory negligence mitigating circumstances factual elements Cassazione partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
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Testo completo

seguente • ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO LEONARDO nato a FOGGIA il 15/02/1976 avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; rilevato che Leonardo Russo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale egli era stato ritenuto responsabile di tentato furto in abitazione, aggravato dalla violenza sulle cose; rilevato che, con i due motivi di ricorso, la Difesa denunzia l'erronea applicazione della legge penale e la presenza di vizi di motivazione in ordine al ritenuto contributo che l'imputato avrebbe recato alla commissione del reato e in relazione al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che essi, oltre ad essere costituiti da mere doglianze in fatto, siano estremamente generici e assertivi, perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., atteso che, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, che ha fatto puntuale rinvio al contenuto del verbale di arresto, poi utilizzato nel giudizio abbreviato (v. pag. 3 della sentenza impugnata), gli stessi non indicano gli elementi giuridico-fattuali che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, né si confrontano con gli elementi valorizzati dalla sentenza di appello; ritenuto che, in ogni caso, le censure generiche formulate dal ricorrente non abbiano alcun fondamento, atteso che - come correttamente chiarito dalla Corte di merito a pag. 4 della sentenza impugnata - l'imputato aveva assumeva, nella commissione del fatto, la condotta proprio del "palo", contribuendo così alla sua concreta realizzazione; ritenuto, infine, che la Corte di appello abbia ben spiegato le ragioni in base alle quali Russo non doveva ritenersi meritevole del beneficio richiesto, avuto riguardo ai numerosi precedenti e all'importante ruolo assunto nell'esecuzione del reato; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 maggio 2025 Il consigliere estensore Il Pres