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Ordinanza — n. 22691/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming minor theft damage warrants leniency under Article 62 of Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22691/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Adamo Truzzi inadmissible regarding his conviction for aggravated theft and resistance to a public official. The defense argued that the minor financial loss to the victim should trigger the mitigating circumstance of 'special minor damage' under Article 62, paragraph 4, of the Penal Code. The court rejected this claim, ruling that such mitigation requires a complex assessment of the entire criminal act, not merely the trivial value of the stolen item or the financial loss suffered.

Regesto Legislator

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Art. 62, n. 4 cod. pen.; The mitigating circumstance of special minor damage presupposes a complex evaluation of all elements of the concrete case to ascertain the criminal damage in its entirety, meaning that only the trivial value of the stolen good or the minor financial prejudice to the victim cannot be considered decisive for its configurability in the crime of theft.

Parole chiave

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Article 62 Penal Code special minor damage theft aggravated mitigating circumstance criminal damage assessment inadmissible appeal Supreme Court ruling truffa aggravata

Disposizioni normative citate

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Art. 62, n. 4 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRUZZI ADAMO nato a MERCATO SARACENO il 17/05/1972 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; rilevato che Adamo Truzzi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenza giudice di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato e di resistenza a pubblico uffidale; rilevato che, con l'unico motivo di ricorso, la Difesa denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, atteso che «l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto» (ex multis Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Rv. 282402 - 01) e che, nel caso di specie, la Corte di appello abbia correttamente valutato l'imputato come non meritevole del beneficio richiesto in considerazione degli ulteriori danni causati dalla sua condotta (v. pag. 2 del provvedimento impugnato); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 Il consigliere estensore Il Presiden