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Ordinanza — n. 22689/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere complaint and prior merit court review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22689/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The defense argued for an erroneous application of criminal law regarding the evaluation of evidence and the reclassification of the crime. The court rejected this claim because it constituted a mere complaint on facts already adequately examined and dismissed with correct legal arguments by the lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of mere complaints on facts already examined by the court of first instance and appeal with correct legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaint on facts criminal procedure reclassification of crime Supreme Court review tentato furto reati contro il patrimonio violazione di domicilio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DARRY ALI nato il 19/03/1998 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; rilevato che All Darry ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto tentato di furto in abitazione aggravato; rilevato che, con l'unico motivo di ricorso, la Difesa lamenta erronea applicazione della legge penale in ordine alla valutazione del quadrò probatorio operata dalla Corte di merito e in relazione alla riqualificazione del reato di violazione di domicilio in quello di tentato furto; ritenuto che esso non sia consentito in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal Giudice di merito in relazione alla qualificazione dei fatti come tentato furto aggravato (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il