Italian Court dismisses appeals against conviction for attempted theft due to inadmissible lack of specific argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Ciro Amato and Michele Della Rotonda inadmissible regarding their conviction for attempted theft. The appellants argued for non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code and excessive sentencing, but the court found their arguments too generic to challenge the lower court's reasoning. The decision rests on the requirement that cassation appeals must provide specific, reasoned criticism of the factual and legal findings made by the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365, 366 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals to the Court of Cassation must contain specific, reasoned arguments against the lower court's findings; generic complaints regarding the application of non-punishability clauses or sentencing are inadmissible if the lower court provided congruous motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AMATO CIRO nato a NAPOLI il 28/10/1985 DELLA ROTONDA MICHELE nato a NAPOLI il 02/12/1982 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; rilevato che Ciro Amato e Michele Della Rotonda ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili del delitto di tentato furto; rilevato che, con il primo motivo, i ricorsi denunziano l'inosservanza della legge nonché il vizio motivazionale in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che esso non sia deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che devono ritenersi aspecifìci in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01), avendo la sentenza impugnata offerto una congrua motivazione in relazione al profilo della abitualità della condotta, che la citata disposizione considera ostativa all'applicazione della causa di non punibilità, e non avendo, invece, il ricorso confutato adeguatamente tale assunto; rilevato che, con il secondo e il terzo motivo, i ricorsi censurano la violazione della legge penale e processuale in ordine alla omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività del trattamento sanzionatorio; ritenuto che essi non siano consentiti in sede di legittimità e siano manifestamente infondati in presenza di una motivazione assolutamente congrua ed esente da evidenti illogicità (si veda pag. 4 della sentenza impugnata, che sottolinea la gravità della condotta e la negativa personalità dell'imputato), anche considerato che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle Parti o rilevabili dagli atti ed essendo, invece, sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 maggio 2025 peposliik