Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22678/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for seeking new factual evaluation and for improper concurrence of crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22678/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for fraud and other crimes, arguing for a different factual reconstruction and the non-concurrence of offenses. The court rejected these arguments, noting that the appeal sought an impermissible re-evaluation of evidence and that the lower court correctly identified a concurrence of crimes rather than a single offense.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 15 cod. pen.: Appeals to the Court of Cassation cannot request a reconstruction of facts using criteria different from those applied by the trial judge, and distinct criminal facts must be evaluated as a concurrence of crimes rather than a single offense when no special relationship exists.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal concurrence of crimes factual reconstruction judicial evaluation special relationship court costs criminal liability bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 15 cod. pen.
art. 15 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERLA FRANCESCO nato a URBANIA il 20/05/1955 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; rilevato che Francesco Perla ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che - riqualificando i capi 1) e 2) dell'imputazione - ne ha dichiarato la responsabilità per i reati di bancarotta documentale semplice (capo 1), di bancaròttabsemplice impropria (capo 2), di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fattyfeto l:di altri documenti per operazioni inesistenti (capo 3) e di bancarotta fraudolenta per distrazione (capo 4); rilevato che, con il primo motivo, il ricorso deduce la violazione di legge sostanziale e processuale e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui al capo 3); ritenuto che esso non sia consentito in sede di legittimità perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione probatoria mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal Giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento e, in particolare, che data la mancanza, nel 2016, di dipendenti, le fatture emesse quell'anno dalla società DUE S.r.l. dovevano riferirsi a operazioni inesistenti (si vedano, in particolare, le considerazioni svolte sul punto a pag. 10); rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per il delitto previsto al capo 4); ritenuto che esso sia manifestamente infondato, tenuto conto della non contestabile configurabilità, tra le fattispecie incriminatrici di cui ai capi 2), 3) e 4), di un concorso di reati, attesa l'insussistenza tra essi di un rapporto di specialità che, solo, può consentire, ai sensi dell'art. 15 cod. pen., l'integrazione di un'unica fattispecie incriminatrice; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d