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Ordinanza — n. 22675/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against fraud bankruptcy conviction for being inadmissible and generic.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22675/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal filed by Antonio Piano against the Court of Appeal of Cagliari inadmissible. The appellant argued for reduced accessory penalties and challenged the fraud classification of the bankruptcy, but the Court found the arguments generic and fact-based. Consequently, the appeal was rejected because it sought a re-evaluation of evidence reserved for the trial judge rather than a legal error.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must raise legal issues; generic factual challenges or requests for evidence re-evaluation are inadmissible as they fall within the exclusive competence of the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal bankruptcy fraud legal error factual re-evaluation Supreme Court jurisdiction generic argument accessory penalties bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIANO ANTONIO nato a SERDIANA 11 19/10/1952 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; rilevato che Antonio Piano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che - riducendo la durata delle pene accessorie - ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto previsto dall'art. 216, legge fall.; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso deduce violazione di legge in ordine alla affermazione di responsabilità dell'imputato; ritenuto che esso non sia deducibile in sede di legittimità in quanto versato in fatto e diretto a sollecitare una rivalutazione degli elementi probatori da parte della Corte di legittimità, dai cui poteri, nondimeno, esula la possibilità di una "rilettura" degli elementi posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (cfr.

Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, in motivazione); rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso lamenta la mancata riqualificazione del delitto di bancarotta fraudolenta in quello di bancarotta semplice, sostenendo che i Giudici di appello non abbiano adeguatamente motivato in relazione alle censure dedotte con i motivi di appello; ritenuto che esso sia del tutto generico atteso che in sede di legittimità non è censurabile la sentenza di merito che abbia taciuto su una deduzione formulata dalla Difesa che sia stata, però, disattesa implicitamente dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata, atteso che la Corte territoriale, nella specie, esplicitando le ragioni per cui ha ritenuto sussistente la bancarotta fraudolenta ha implicitamente motivato sulla insussistenza della bancarotta semplice; rilevato che con il terzo motivo il ricorso contesta la correttezza della motivazione posta alla base della ritenuta sussistenza del dolo specifico del delitto di bancarotta; ritenuto che esso sia generico e manifestamente infondato, dal momento che emerge chiaramente dalla motivazione delle sentenze di merito che l'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta documentale specifica, commesso con occultamento della documentazione contabile, in relazione al quale è richiesta la presenza del dolo specifico, la cui presenza è stata adeguatamente argomentata (v. pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec