Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic complaints lacking specific factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Vincenzo Spinelli's appeal against the second-instance conviction for aggravated theft inadmissible. Spinelli argued the lower court failed to prove his responsibility and incorrectly rejected generic mitigating circumstances, but his complaints were deemed too general. The court rejected these assertions because they did not specifically address the factual reasoning of the appealed judgment or provide effective counter-arguments to the specific errors alleged.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in facts; generic complaints lacking a precise confrontation with the lower court's reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI VINCENZO nato a PALERMO il 10/09/1959 avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; rilevato che Vincenzo Spinelli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di feal551i ll\ che ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto di furto pluriaggravato; rilevato che con l'unico motivo il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità dell'imputato; ritenuto che esso sia inammissibile in quanto, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è assolutamente generico, atteso che, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda quanto riportato a pag. 3 del provvedimento impugnato), esso non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, limitandosi la relativa doglianza ad affermare, del tutto assertivamente, la mancanza di prova della responsabilità dell'imputato, senza pertanto confrontarsi con la sentenza di secondo grado; ritenuto, inoltre, che non sia deducibile in sede di legittimità nemmeno la censura relativa al mancato riconoscimento, in •regime di prevalenza, delle circostanze attenuanti generiche, essendosi in presenza di doglianze generiche e manifestamente infondate, posto che la Corte di merito ha evidenziato, sul punto, che il corrispondente motivo di appello non era specifico, senza che il ricorso sia stato in grado di controdedurre efficacemente; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 maggi