Italian Court dismisses appeal as late, citing lack of sufficient motivation for bankruptcy liability ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defense's memorandum was submitted late, violating the 15-day filing deadline. The appellant argued the lower court lacked sufficient reasoning for finding the defendant liable as a de facto administrator in bankruptcy proceedings. The court rejected this claim, noting the appellate court provided a persuasive justification based on established jurisprudence regarding the scope of de facto administrator liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 611, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 216, legge fall.: Appeals submitted outside the statutory deadline are inadmissible; appellate courts must provide reasoned justifications for deviating from acquittal findings based on established legal criteria for de facto administrator liability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONVICINI WALLY natcLa CADELBOSCO DI SOPRA il 30/03/1952 avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; rilevato che Wally Bonvicini ricorre avverso la sentenza Corte di appello di Firenze che, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la responsabilità dell'imputata per il reato di cui all'art. 216, legge fall.; rilevato che il 23 aprile 2025 è pervenuta in Cancelleria una memoria trasmessa via PEC dal Difensore dell'imputata e ritenuto che essa risulti tardiva in quanto non depositata nel termine di 15 giorni prima dell'udienza fissato dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; rilevato che, con l'unico motivo, il ricorso contesta la mancanza di una motivazione rafforzata in ordine alla riforma della sentenza assolutoria di primo grado; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha offerto una motivazione puntuale e adeguata, fornendo una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata attraverso argomentazioni dotate di una forza persuasiva superiore rispetto all'esito assolutorio del primo grado di giudizio, motivazione con la quale il ricorso non si è, in realtà, confrontato; ritenuto, in particolare, con riferimento alla qualità di amministratore di fatto riconosciuta in capo all'imputata che la motivazione di merito sia coerente con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di bancarotta, la qualifica di amministratore di fatto di una società non richiede l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, essendo necessaria e sufficiente una significativa e continua attività gestoria o cogestoria - accertata nel caso di specie - svolta in modo non episodico o occasionale, anche solo in specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indici sintomatici dell'organico inserimento del soggetto, quale intraneus, nell'assetto societario (Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, dep. 2024, Commodaro, Rv. 285881 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il