Cassation court dismisses appeal on criminal liability for gross falsity due to lack of evidentiary re-evaluation power.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Rosina Giorgio inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. Giorgio argued that the lower court erred in assessing the grossness of the falsity under Article 49 of the Penal Code. The court rejected this, ruling that the Supreme Court cannot re-evaluate evidence or apply different factual parameters, as such discretion belongs exclusively to the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 49 cod. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or adopt new factual parameters in appeals, and gross falsity requires absolute ineffectiveness of the act, not merely the need for investigation to detect the deception.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSINA GIORGIO nato a NOVARA il 03/02/1955 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; rilevato che Giorgio Rosina ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino con la quale egli era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 497 bis e 640 cod. pen.; rilevato che, con un unico motivo, il ricorso prospetta violazione di legge in relazione all'art. 49, cod. pen. in ragione del carattere grossolano del falso; ritenuto che esso non sia consentito in sede di legittimità, non potendo la Corte di cassazione procedere a una rivalutazione degli elementi probatori posti a fondamento della decisione, il cui apprezzamento è, in via esclusiva, riservato al giudice di merito, né adottare autonomamente nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01); ritenuto, altresì, che il motivo sia manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di falsità materiale, «l'esclusione della punibilità si ha solo nell'ipotesi di una assoluta inidoneità dell'azione che renda impossibile e non solo improbabile l'evento costitutivo dell'inganno della pubblica fede per manifesta riconoscibilità del falso da parte di chiunque e non anche nel caso di una falsità che abbia richiesto il compimento di indagini per il suo accertamento» (Sez. 6, n. 2456 del 27/09/1990, dep. 1991, Sgarlata, Rv. 186469 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7