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Ordinanza — n. 22665/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being fact-specific, indeterminate, and discretionary without legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22665/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Enea Gashi inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued for the non-existence of the crime of material falsity and contested the subjective element and sentencing, but the court rejected these grounds. The court ruled the arguments were fact-specific repetitions of lower court issues, indeterminate under procedural law, and discretionary matters unsuitable for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 49 cod. pen.; Art. 69, comma 4 cod. pen. Appeals must be specific and legal; fact-specific arguments, indeterminate criticisms, and discretionary sentencing evaluations are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal fact-specific arguments indeterminate grounds discretionary sentencing material falsity procedural law cassation review esibizione dei documenti d'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 49 cod. pen.
pen.; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza del reato impossibile ai sensi dell'art. 49, cod.
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
186469 - 01); rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo; ritenuto che anch'esso sia inammissibile, per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 69, comma 4 cod. pen.
245931 - 01) e in quanto manifestamente infondato, posto che il medesimo prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, dato che l'art. 69, comma quarto, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 6, n. 2456 del 27/09/1990, Sgarlata
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASHI ENEA nato il 18/07/1989 avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; rilevato che Enea Gashi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la sentenza del Tribunale di Novara con la quale egli era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 497-bis, 477 e 482 cod. pen.; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza del reato impossibile ai sensi dell'art. 49, cod. pen.; ritenuto che esso sia inammissibile in quanto fondato su motivi versati in fatto e aspecifici, atteso che essi si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito e omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01); ritenuto, altresì, che esso sia anche manifestamente infondato, in primo luogo perché il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato e privo dei difetti denunciati (v. pag. 4 del provvedimento impugnato) e non essendo consentite le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti; e, in secondo luogo, perché prospetta enundati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, atteso che, in tema di falsità materiale, l'esclusione della punibilità si ha soltanto nell'ipotesi di una assoluta inidoneità dell'azione che renda impossibile e non solo improbabile l'evento costitutivo dell'inganno della pubblica fede per manifesta riconoscibilità del falso da parte di chiunque e non anche nel caso di una falsità che, come avvenuto nella specie, abbia richiesto il compimento di indagini per il suo accertamento (Sez. 6, n. 2456 del 27/09/1990, dep. 1991, Sgarlata, Rv. 186469 - 01); rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo; ritenuto che anch'esso sia inammissibile, per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., atteso che, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, il medesimo non indica gli elementi giuridico-fattuali che sono alla base della censura, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi t ed esercitare il proprio sindacato; rilevato che, con il terzo motivo, il ricorso prospétta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio; ritenuto che esso sia inammissibile in quanto implicante una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità * qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01) e in quanto manifestamente infondato, posto che il medesimo prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, dato che l'art. 69, comma quarto, cod. pen. prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle