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Ordinanza — n. 22516/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of detailed reasoning required for median sentence. The court upheld the lower court's decision on excessive sentencing. The appeal was rejected because the sentence was not near the maximum or above average. The court ruled that detailed justification is only mandatory for extreme sentences. The appellant failed to meet the threshold for requiring specific reasoning. The decision stands based on established procedural rules regarding sentencing transparency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22516/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal filed by Verderame Immacolata was declared inadmissible by the Corte di Cassazione. The appellant argued that the two-year prison sentence and fine were excessively harsh, but the court found the lower court's decision sufficiently reasoned. The court determined that detailed justification is only mandatory when a sentence approaches the maximum statutory limit or exceeds the average, which did not apply here. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Detailed reasoning regarding sentencing criteria is mandatory only when the imposed penalty is near the maximum statutory limit or exceeds the average, rendering the judge's implicit choice based on standard criteria reviewable only in such extreme cases.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing reasoning requirements median penalty threshold procedural due process Cassa delle ammende imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali
271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi
258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore
256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDERAME IMMACOLATA nato a EBOLI il 14/10/1959 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 14 gennaio 2025 la Corte di appello di Salerno ha confermato la pronuncia del G.I.P. del locale Tribunale del 22 maggio 2024 con cui Verderame Immacolata era stata condannata alla pena di anni due di reclusione ed euro 3.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 73, comma 5, e 80 lett.

g) D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'eccessiva entità del trattamento sanzionatorio.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, considerato che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo (cfr. p. 8), di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 aprile 2025 I