Cassation appeal dismissed as inadmissible for citing lack of reasoning, which is not a permitted ground under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Altavilla Alessandro inadmissible without formalities. The appellant argued a lack of reasoning in the lower court's sentence, but the Court held this ground is not permitted under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal based solely on a lack of reasoning is inadmissible as it does not fall within the exclusive list of permissible grounds for cassation.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALTAVILLA ALESSANDRO nato a MANDURIA il 13/05/2000 avverso la sentenza del 13/01/2025 del GIP TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 13 gennaio 2025 il G.U.P. del Tribunale di Taranto ha applicato ad Altavilla Alessandro, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 18.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, commi 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo, con un unico motivo, carenza di motivazione.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito, considerato che la dedotta censura non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 aprile 2025 Il Consigliere estensore I r sideri