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Ordinanza — n. 22512/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to non-justiciable factual re-evaluation claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22512/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's arguments sought a re-evaluation of factual elements reserved for the trial court. The appellant challenged the denial of generic mitigating circumstances and the conviction for specific crimes, arguing logical flaws in the lower court's reasoning. The court rejected these claims as they constitute an impermissible intrusion into the exclusive domain of the judge of fact, who holds sole discretion over evidence assessment.

Regesto Legislator

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Art. 606, lett. e), cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of evidence, as such powers remain exclusively with the judge of merit.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibited judge of merit discretion generic mitigating circumstances Italian criminal procedure imputazione per reati di stupefacenti recidiva nell'infrazione dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
artt. 110 cod. pen
del Tribunale di Napoli Nord del 16 febbraio 2024 con cui - per quanto di specifico interesse in questa sede - Vivace Giovanna era stata condannata alla pena di anni otto, mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 44.445,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, D.P.R.
art. 62-bis cod. pen
ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare all'imputata il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta
Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita
In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri
pen., esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIVACE GIOVANNA nato a CAIVANO il 16/08/1960 avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 20 dicembre 2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Napoli Nord del 16 febbraio 2024 con cui - per quanto di specifico interesse in questa sede - Vivace Giovanna era stata condannata alla pena di anni otto, mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 44.445,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; 2 I. 2 ottobre 1967, n. 865; 23 I. 18 aprile 1975, n. 110; 648 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, eccependo, con due distinti motivi: contraddittorietà, manifesta illogicità e omissione della motivazione in ordine alla sussistenza della sua responsabilità penale per i reati ascrittile; violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo all'omesso riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima doglianza, deve essere osservato come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01). La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01).

In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come l'imputata in realtà invochi un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova e di qualificazione del fatto delittuoso, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito, mediante cui sono pervenuti ad affermare, in ragione del complessivo compendio probatorio in atti (cfr. pp. 6 e ss. della sentenza impugnata), il pieno riconoscimento della responsabilità penale della prevenuta in ordine all'integrazione dei delitti a lei contestati. 2.2.

Parimenti inammissibile è la seconda doglianza eccepita da parte della ricorrente, osservato che la motivazione resa dalla Corte di appello (cfr. p.

8) ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare all'imputata il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 aprile 2025