Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-deducible complaints regarding sentence length and mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were not deducible in this stage of proceedings. The appellant argued that the sentence was excessive and that generic mitigating circumstances were not fully applied, but the appellate court had already provided sufficient reasoning for a medium-to-low sentence. The court ruled that such sentencing decisions are within the exclusive discretion of the trial judge and do not require detailed justification unless the penalty approaches the statutory maximum.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: Sentencing decisions within the medium-to-low range are within the trial judge's exclusive discretion and do not require detailed justification in cassation, as the choice of penalty is insindacabile unless it approaches the statutory maximum.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO SAMUEL nato a CATANIA il 04/09/2003 avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza dell'Il novembre 2024 la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 2 marzo 2022 con cui D'Amico Samuel era stato condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, omessa motivazione in ordine all'eccessiva entità della pena applicatagli e alla mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione prevista.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Il Collegio osserva, infatti, come la decisione impugnata risulti, in primo luogo, sorretta da conferente apparato argomentativo (cfr. pp. 4 e s.), di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede, infatti, solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01). 2.2. Del pari manifestamente infondata è pure la successiva doglianza, dovendo essere osservato come la motivazione resa dalla Corte di appello (cfr. pp. 4 e s. della sentenza impugnata) ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare all'imputato il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. con riduzione della pena nella sua massima estensione, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).3.
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 apri