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Ordinanza — n. 22508/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for inadmissibility due to failure to critically engage with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22508/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals by De Rosa and Benedyktowicz inadmissible. The appellants, convicted of drug-related offenses, failed to address the specific reasoning of the Court of Appeal in their second instance arguments. The court ruled that merely reiterating first-instance complaints without a critical comparison to the second-instance judgment violates the fundamental requirement of a reasoned critique under criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 c.p.p.; The cassation appeal must critically engage with the reasoning of the contested decision; mere repetition of first-instance arguments without specific comparison to the second-instance judgment renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility failure to engage reasoning reiteration of first instance critical comparison requirement criminal procedure law reati qualificati contro gli stupefacenti abuso di sostanze recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Artt. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
697 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Per come chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone
260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE ROSA IGNAZIO nato a VASTO il 06/04/1988 BENEDYKTOWICZ IWONA KRYSTYNA nato il 26/01/1979 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 28 ottobre 2024 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia del Tribunale di Vasto del 5 febbraio 2023 con cui De Rosa Ignazio era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa e Benedyktowicz Iwona Krystyna a quella di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine ai reati in concorso previsti dagli artt. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 697 cod. pen. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata qualificazione della loro condotta come ipotesi di uso personale di sostanza stupefacente, nonché in ordine al mancato riconoscimento in loro favore della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen.

2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Deve essere osservato, infatti, come essi, lungi dal confrontarsi con la motivazione resa dalla Corte di merito (cfr. p. 4 della sentenza impugnata) in replica alle analoghe doglianze dedotte con l'atto di appello, di fatto reiterino le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado. Per come chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilimente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).

E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).

3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore de