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Ordinanza — n. 22505/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the ground of appeal did not fit statutory exceptions under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22505/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Leka Armando inadmissible without formalities. The appellant challenged a first-instance sentence claiming a lack of reasoning regarding non-punishment grounds under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court ruled this ground was not permitted under Article 448, as it did not address the required statutory exceptions such as lack of intent or legal qualification errors.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal based on a defect of reasoning concerning non-punishment grounds is inadmissible unless it falls within the specific exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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inadmissible appeal defect of reasoning non-punishment grounds Criminal Procedure Code statutory exceptions Cassa delle ammende summary dismissal recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con sentenza del 14 gennaio 2025 il Tribunale di La Spezia ha applicato a Leka Armando, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 2.222,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt.
Art. 99, comma 4, cod. pen.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Art. 129 cod. proc. pen.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza di una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito, considerato che la dedotta censura non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 14 gennaio 2025 il Tribunale di La Spezia ha applicato a Leka Armando, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 2.222,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza di una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEKA ARMANDO nato il 04/03/1976 avverso la sentenza del 14/01/2025 del TRIBUNALE di LA SPEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 14 gennaio 2025 il Tribunale di La Spezia ha applicato a Leka Armando, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 2.222,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 99, comma 4, cod. pen. e 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza di una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito, considerato che la dedotta censura non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 aprile 2025 Il Cons