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Ordinanza — n. 22502/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of motivation regarding a sentence near the statutory minimum.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22502/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Ajuluchukwu Zik Franc inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft and fraud. The appellant argued for a reduced sentence, but the court found the original judgment sufficiently motivated as it imposed a penalty near the statutory minimum. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 385 cod. pen.; The cassation appeal is inadmissible when the contested decision is supported by a full argumentative apparatus respecting statutory provisions, as detailed motivation is only required for sentences near the maximum or above the average.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of motivation statutory minimum penalty theft and fraud procedural costs sanzione penale commisurazione della pena per traffico di stupefacenti recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 385, commi 1 e 3, cod. pen.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, comma 5
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali
271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi
258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore
256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AJULUCHUKWU ZIK FRANC (CUI 031MTNH) nato il 01/11/1977 avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza dell'Il dicembre 2024 la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 9 luglio 2024 con cui Ajuluchukwu Zik Franc era stato condannato alla pena di mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 1.067,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 385, commi 1 e 3, cod. pen.; 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, carenza di motivazione in ordine alla mancata riduzione della pena inflittagli.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, considerato che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa, quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede, infatti, solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 aprile 2025 Il Consigliere estensore DEPOSITATA I