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Ordinanza — n. 22499/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic and non-specific grounds of complaint under Art. 591 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22499/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of complaint was generic and lacked specific factual or legal arguments. The appellant challenged a reduced sentence for tax evasion, but the appeal failed to engage with the lower court's reasoning on liability and proportionality. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.; The appeal must be dismissed if the ground of complaint is manifestly inadmissible because it is generic and does not specify the facts or legal reasons for the grievance.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds complaint tax evasion penalty cassation procedure procedural costs guida in stato di ebbrezza qualificata contravvenzione per eccesso di velocità pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAGRANDE ANDREA nato a MONTECCHIO MAGGIORE il 16/02/1980 avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza dell'8 novembre 2024 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 15 marzo 2024, ha ridotto la pena inflitta a Casagrande Andrea nella misura di mesi otto di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2 lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, motivazione carente e apparente.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 aprile 2025 Il Consigl