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Ordinanza — n. 22497/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds failing to specify factual and legal complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22497/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint was too generic and lacked specific factual or legal arguments. The appellant argued for a reduction of the sentence based on erroneous application of sentencing guidelines, but failed to pinpoint specific errors in the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled that the complaint did not meet the requirements for admissibility under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.; Art. 592, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds of complaint are manifestly generic and aspecific, failing to point out specific reasons of grievance in fact and law or adequately confront the arguments of the impugned judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Code of Criminal Procedure specific factual complaint sentencing guidelines dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod.
Art. 592, cod. proc. pen.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AYARI CHAHID nato il 17/05/1986 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 18 settembre 2024 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 28 aprile 2023, ha rideterminato la pena inflitta ad Ayari Chahid nella misura di anni uno, mesi due, giorni dieci di reclusione ed euro 2.366 di multa in ordine al reato di cui agli artt.81 cpv. cod. pen. e 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione delle norme di cui agli artt. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 e 530, comma 2, cod. proc. pen.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammen