Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and non-specific grounds of complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Luigi Safina's cassation appeal inadmissible because his sole ground of complaint was generic and lacked specific factual or legal arguments. The lower courts had correctly convicted him of a specific crime under the 1992 law, and the appeal failed to adequately confront the reasoning used to establish his criminal responsibility and sentence appropriateness. Consequently, the appeal was rejected, and Safina was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the ground of complaint is entirely generic and non-specific, failing to pinpoint the reasons for grievance in fact and law or adequately confront the arguments expressed in the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAFINA LUIGI nato a FUCECCHIO il 05/11/1971 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 17 settembre 2024 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 27 novembre 2023 con cui Safina Luigi era stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 1.200,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 1, 2 lett.
b) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, motivazione carente e apparente.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'8 aprile 2025 Il Consigliere estensor