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Ordinanza — n. 22487/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to critically analyze second-instance reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22487/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to critically engage with the reasoning of the Court of Appeal. The appellant merely reiterated arguments from the first-instance trial without addressing the specific legal grounds used by the second-instance court to reject the defense. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary argumentative critique required for admissibility under criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 c.p.p.; The cassation appeal must critically analyze the reasoning of the contested judgment; mere repetition of first-instance arguments or generic complaints about motivation without specific legal confrontation renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility failure to critique reasoning reiteration of first instance criminal procedure law art 581 c.p.p. imputazione per reati di stupefacenti guida in stato di ebbrezza qualificata motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Art. 62-bis c.p.
ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare all'imputato il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod.
artt. 110 cod. pen
Con sentenza del 18 settembre 2024 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 5 dicembre 2023 con cui Nelaj Romir era stato condannato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, e 80, comma 2, D.P.R.
art. 62-bis cod. pen
ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare all'imputato il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone
260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv.
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri
pen., esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NELAJ ROMIR nato il 20/10/1985 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 18 settembre 2024 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 5 dicembre 2023 con cui Nelaj Romir era stato condannato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, e 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con tre distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta integrazione del delitto contestatogli; violazione di legge con riguardo alla considerata ricorrenza dell'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80 D.P.R. n. 309 del 1990; violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore ha depositato memoria scritta con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Con riferimento, infatti, alle censure eccepite con i primi due motivi di ricorso, deve essere osservato come esse, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l'atto di appello - nella quale erano state congruamente evidenziate le ragioni di sussistenza della penale responsabilità dell'imputato e di ricorrenza dell'aggravante della ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990 (cfr. pp. 2 e ss. della sentenza impugnata) - reiterino le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado.

Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento). E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre:

Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). 2.2. Del pari inammissibile è la doglianza eccepita con il terzo motivo di ricorso, osservato che la motivazione resa dalla Corte di appello (cfr. p.

4) ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare all'imputato il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'8 aprile