Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of adequate comparison with second instance arguments regarding mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide an adequate comparison with the arguments supporting the second instance decision. The appellate court had correctly denied the generic mitigating circumstance under Article 62-bis of the Penal Code, asserting that its evaluation was discretionary and free from logical flaws. Consequently, the court ruled that such factual comparisons fall outside the scope of cassation review unless they involve mere arbitrariness or illogical reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; The assessment of whether generic mitigating circumstances outweigh aggravating circumstances constitutes a discretionary merit judgment that escapes cassation review unless it results in arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIANNIMANICO ANNA nato a ROMA il 06/05/1989 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 20 settembre 2024 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 21 settembre 2022, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione alla illecita detenzione di cocaina, ha rideterminato la pena inflitta a Sciannimanico Anna nella misura di anni tre, mesi due di reclusione ed euro 14.000,00 di multa. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità, essendo privo di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. La Corte di appello, infatti, ha ben rappresentato e giustificato, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputata in giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (cfr. p. 3 della sentenza impugnata).
A tale proposito, infatti, è sufficiente fare richiamo al consolidato principio espresso da questa Corte di legittimità, per cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr., i questi termini:
Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'8 aprile 2025 Il Consig