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Ordinanza — n. 22485/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic lack of specific factual and legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22485/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was a generic lack of motivation without specific factual or legal arguments. The lower court's reasoning was deemed sufficient and free from logical or legal defects, rendering the complaint non-justifiable at this stage. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and aspecific, failing to pinpoint factual or legal grievances and adequately confront the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of motivation procedural costs Cassa delle ammende impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINELLI RENZO nato a BIENTINA il 10/09/1952 avverso l'ordinanza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 7 gennaio 2025 la Corte di appello di Firenze ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di Martinelli Renzo. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, carenza di motivazione e violazione di legge.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di rigetto dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da parte del Martinelli. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dall'ordinanza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 aprile 2025 Il Consigliere est