Cassation appeal dismissed as inadmissible because the ground cited does not match Article 448 of the Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Amendola Giuseppe inadmissible without formalities. The appellant argued that the lower court failed to evaluate non-punishment grounds under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but this ground is not listed in Article 448, paragraph 2-bis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal must be declared inadmissible if the grounds cited do not fall within the specific list of admissible grounds provided by law.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMENDOLA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 07/07/2005 avverso la sentenza del 06/12/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 6 dicembre 2024 il G.I.P. del Tribunale di Napoli ha applicato ad Amendola Giuseppe, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni cinque di reclusione ed euro 18.000,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo a); 648 cod. pen. (capo b); 81 cod. pen., 10, 12, 14 I. 14 ottobre 1974, n. 497. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza di legge penale in relazione all'omessa valutazione della presenza di cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 aprile 2025 Il Consigliere estensor Il