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Ordinanza — n. 22427/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic legal violations and re-evaluating evidence without specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22427/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Zinfollino Savino inadmissible due to a lack of specific grounds for alleged procedural violations. The appellant failed to detail how Articles 62 and 63 of the Code of Criminal Procedure were breached, while the court also rejected arguments based on re-evaluating witness testimony or alternative fact reconstructions. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 62, 63 c.p.p.; Art. 192, comma 3 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it relies on generic allegations of procedural violation without specifying the breach, and arguments attempting to re-evaluate evidence or reconstruct facts contrary to the lower court's findings are precluded.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic violation re-evaluation of evidence procedural preclusion Cassazione ordinanza comunicazione fiscale trasmissione di documenti bancari trasmissione allo stato richiedente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62 c.p.p.
Art. 63 c.p.p.
Art. 192, comma 3 c.p.p.
216260); ribadito che riguardo alla valutazione delle emergenze probatorie e degli indizi, «in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod.
Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Sez. 6, Sentenza n. 4119 del 30/04/2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZINFOLLINO SAVINO nato a ANDRIA il 02/01/1945 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Zinfollino Savino; considerato che il primo di ricorso evoca in maniera affatto generica la violazione degli artt. 62 e 63 cod. proc. pen. senza che -però- venga specificato in cosa sarebbe consistita tale violazione, così che esso risulta inammissibile; considerato che lo stesso primo motivo d'impugnazione insieme al secondo motivo di ricorso non sono consentiti perché si fonda su di una rivalutazione delle testimonianze e sulla ricostruzione del fatto alternativa a quella dei giudici di merito, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); ribadito che riguardo alla valutazione delle emergenze probatorie e degli indizi, «in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett.

e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame», (Sez. 6 - , Sentenza n. 4119 del 30/04/2019 Cc. -dep. 30/01/2020- Rv. 278196 - 02); considerato che il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, atteso cheqa ritenuta e applicata recidiva, in - applicazione degli artt. 157 e 161 cod. pen., la ricettazione si prescrive in sedici anni, al netto delle cause di sospensione. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec