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Ordinanza — n. 22426/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to lack of specificity and manifestly unfounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22426/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Curci inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to apply generic mitigating circumstances, arguing they were not considered. The court rejected this claim as manifestly unfounded because the first-instance judgment adequately addressed the non-occasional nature of the illicit activity without needing to list every favorable element.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; The appeal is inadmissible if the contested reasoning is manifestly unfounded, as the lower court need not consider all elements but only those deemed decisive or relevant.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal manifestly unfounded specificity requirement court costs and fine motivazione inadeguata delle censure costituzionali cosa generica censure tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURCI ANTONIO nato a CERIGNOLA il 06/02/1982 avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Curci Antonio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata ove si fa riferimento alla natura non occasionale dell'attività illecita) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 m