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Ordinanza — n. 22422/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals claiming factual distortion and necessity defense regarding illegal dwelling occupation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22422/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the joint appeals by Schirosi Cosimo and Casalino Rossella inadmissible. The appellants argued that the lower court misinterpreted evidence and failed to recognize a necessity defense for occupying a property. The court rejected these claims, ruling that appellate judges cannot substitute their own factual evaluation for that of the trial court and that the necessity defense requires an immediate, temporary danger rather than a permanent housing solution.

Regesto Legislator

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Art. 633 cod. pen.; Art. 54 cod. pen.; The Court of Cassation cannot substitute its own evaluation of evidence for that of the court of appeal when assessing factual distortion or the existence of a necessity defense, limiting review to the existence of proof and the accuracy of the lower court's findings.

Parole chiave

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factual distortion appeal necessity defense illegal dwelling occupation appellate review limits housing emergency necessity prova della proprietà portata geografica dell'infrazione incompetenza territoriale

Disposizioni normative citate

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Art. 633 cod. pen.
Letti i ricorsi congiuntamente proposti da Schirosi Cosimo e Casalino Rossella e le memorie sopravvenute; lette le memorie della parte civile Comune di Gallipoli; ritenuto che il motivo con cui si denuncia il travisamento del fatto in relazione all'art. 633 cod.
Art. 54 cod. pen.
Art. 2 Cost.
art. 633 cod. pen
Letti i ricorsi congiuntamente proposti da Schirosi Cosimo e Casalino Rossella e le memorie sopravvenute; lette le memorie della parte civile Comune di Gallipoli; ritenuto che il motivo con cui si denuncia il travisamento del fatto in relazione all'art. 633 cod. pen.
art. 54 cod. pen
art. 2 Cost

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi
(...)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi, Rv.
Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, Tortorici
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCHIROSI COSIMO nato a GALLIPOLI il 23/07/1977 CASALINO ROSSELLA nato a GALLIPOLI il 07/06/1984 avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; ‘4.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi congiuntamente proposti da Schirosi Cosimo e Casalino Rossella e le memorie sopravvenute; lette le memorie della parte civile Comune di Gallipoli; ritenuto che il motivo con cui si denuncia il travisamento del fatto in relazione all'art. 633 cod. pen. è inammissibile, perché si fonda su di una ricostruzione del fatto alternativa a quella dei giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata viene -in sostanza- censurata per non avere accolto la ricostruzione fattuale proposta dalla difesa, sulla base di una lettura delle emergenze istruttorie alternativa a quella ritenuta dalla corte di appello.

Da ciò la sua inammissibilità, atteso che «il giudice di legittimità, investito di un ricorso che proponga una diversa valutazione degli elementi di prova (cosiddetto travisamento del fatto), non può optare per la soluzione che ritiene più adeguata alla ricostruzione dei fatti, valutando l'attendibilità dei testi e le conclusioni dei periti e consulenti tecnici, potendo solo verificare, negli stretti limiti della censura dedotta, se un mezzo di prova esista e se il risultato della prova sia quello indicato dal giudice di merito, sempre che questa verifica non si risolva in una valutazione della prova. (...)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi, Rv. 229690 - 01).

Con l'ulteriore precisazione che «in tema di ricorso per cassazione, non è possibile dedurre come motivo il "travisamento del fatto", giacché è preclusa la possibilità per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; considerato che il motivo con cui si assume la sussistenza della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen. è manifestamente infondatt per le ra ioni correttamente esposte dalla corte di appello, che ha rilevato l'insussistenza tal Nne richiesté alla luce del principio di diritto a mente del quale «l'abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa» (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, Tortorici, Rv. 278520 - 01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Considerato, infine, che il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile Comune di Gallipoli.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna gli imputati alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile Comune di Gallipoli che liquida in complessivi euro duemila oltre accessori di le