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Ordinanza — n. 22420/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specificity and misapplication of theft vs robbery law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22420/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific arguments regarding the distinction between theft and robbery. The appellant failed to logically connect their grievances to the specific reasoning of the lower court's decision on page 4. Consequently, the court upheld the lower court's qualification of the crime and the assessment of the mitigating circumstance.

Regesto Legislator

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Art. 624, 628, 62 n. 4 cod. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal lacks specificity if it merely reiterates grievances without logically correlating them to the specific reasoning of the lower court, rendering it inadmissible under criminal procedure law.

Parole chiave

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lack of specificity theft versus robbery mitigating circumstance criminal appeal judicial reasoning commisurazione della pena per rapina tentata rapina rapimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 624 cod. pen.
in luogo di quello di cui all'art. 624 cod. pen.
Art. 628 cod. pen.
4 della sentenza impugnata dove correttamente si ritiene sussistente l'elemento della violenza contestuale alla sottrazione che consente di ritenere integrato il delitto di cui all'art. 628 cod. pen. in luogo di quello di cui all'art.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
207944); considerato che, con riguardo al secondo motivo di ricorso che lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., la Corte d'appello ha motivato (cfr.
Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 628 cod. pen
4 della sentenza impugnata dove correttamente si ritiene sussistente l'elemento della violenza contestuale alla sottrazione che consente di ritenere integrato il delitto di cui all'art. 628 cod. pen.
art. 624 cod. pen
in luogo di quello di cui all'art. 624 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1J, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone
Sez. 1J, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Conte
Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, Di Giorgio
Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu
280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv.
Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone
Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello
265685-01; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGINI DONATO nato a CASTELLANA GROTTE il 26/02/1990 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; b

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mangini Donato; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di rapina, in particolare lamentando l'insussistenza degli elementi costitutivi e la mancata riqualificazione nel delitto di furto, non è consentito poiché, oltre ad essere reiterativo esponendo doglianze già adeguatamente disattese nell'impugnata sentenza, è privo di specificità in quanto non si confronta con quanto affermato, con corretti argomenti logici e giuridici, dal giudice di merito a pag. 4 della sentenza impugnata dove correttamente si ritiene sussistente l'elemento della violenza contestuale alla sottrazione che consente di ritenere integrato il delitto di cui all'art. 628 cod. pen. in luogo di quello di cui all'art. 624 cod. pen.

Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; osservato, inoltre, che il suddetto motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; che esule, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. 1J, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che, con riguardo al secondo motivo di ricorso che lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., la Corte d'appello ha motivato (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata dove si fa riferimento alla modalità di sottrazione della res all'interno dell'abitazione della persona offesa) in termini coerenti con la costante ed assolutamente prevalente giurisprudenza di questa Corte secondo cui la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868 — 01;

Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615-01; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241-01). Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685-01; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363- 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle