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Ordinanza — n. 22416/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to failure to raise specific grounds at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22416/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Hamzah Issah's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The first ground was rejected because the alleged omission of a prerequisite crime was not previously raised as an appeal argument, violating procedural requirements. The second ground was deemed generic and insufficiently specific, merely repeating arguments already rejected by the lower court without new analysis. Consequently, the appeal failed to meet the strict specificity standards required for admissibility under Italian criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 c.p.p.; Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.: Appeals must be specific and not merely repeat arguments already rejected by the court of appeal; failure to raise specific grounds at the second instance renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal admissibility specificity of grounds failure to raise issue second instance procedure court costs and fine Italian criminal procedure inadmissible appeal allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.
Art. 648 cod. pen.
considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., lamentando l'insussistenza dell'elemento soggettivo con conseguente riqualificazione nel reato di cui all'art.712 cod.
Art. 712 cod. pen.
art. 648 cod. pen
considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., lamentando l'insussistenza dell'elemento soggettivo con conseguente riqualificazione nel reato di cui all'art.712 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMZAH ISSAH nato il 22/07/1977 avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Hamzah Issah, ritenuto che il primo motivo di ricorso che lamenta la mancata individuazione del delitto presupposto del reato di ricettazione, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto. considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., lamentando l'insussistenza dell'elemento soggettivo con conseguente riqualificazione nel reato di cui all'art.712 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (si vedano le pagg. 2-3 ove correttamente il giudice ha ritenuto integrato l'elemento soggettivo del reato) quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 m