Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding credibility assessment of the victim's statements and lack of concrete grounds for acquittal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Pietro Castrizia inadmissible, rejecting arguments regarding the legal qualification of the crime and the credibility of the victim's testimony. The court held that assessing the reliability of the victim's statements is a factual matter reserved for the trial judge, which cannot be re-evaluated on appeal unless manifest contradictions exist. Furthermore, the claim regarding the failure to evaluate statutory grounds for acquittal was dismissed as too generic and lacking concrete elements to justify a different outcome.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 644 cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: The assessment of the victim's credibility and the existence of criminal liability are factual matters for the trial judge, inadmissible for re-evaluation on appeal absent manifest contradictions, while generic appeals for acquittal without concrete grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTRIZIA PIETRO nato a QUALIANO il 30/08/1967 avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Castrizia Pietro; considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 644 cod. pen. e l'erronea qualificazione giuridica del fatto, non è consentito poiché prospetta un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, bkani, Rv. 216260); considerato che, inoltre, è inammissibile ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa ovvero dei testimoni f precluso innanzi alla Suprema Corte in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr.
Sezioni Unite, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; in questo senso, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 4-5 della sentenza impugnata ove correttamente il giudice di appello ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; che, inoltre, «le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto» (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104 - 01); osservato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata valutazione della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
è manifestamente infondato poiché va ritenuto come sia «inammissibile per genericità del motivo il ricorso per cassazione che, prospettando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità» (Sez. 2, n. 36870 del 17/04/2018, Di Sarno, Rv. 273431 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am