Cassation court dismisses appeal as mere complaints and repetitive arguments without new specific criticism of the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by De Luca Orlando inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the reasoning regarding his alleged complicity in a crime under Article 640-ter of the Penal Code, but the court found his arguments to be mere complaints and a repetition of points already rejected at the appellate level. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specific and argumentative criticism required to overcome the finality of the lower judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of complaints or merely reiterates arguments already dismissed by the court of first instance without providing new, specific, and argumentative criticism of the reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA ORLANDO nato a BENEVENTO il 21/06/1982 avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di De Luca Orlando; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art. 640-ter cod. pen., non è consentito perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, risulta fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata ove il giudice ha 1 c rret ente ritenuto la messa a disposizione della postepay dove far confluire il t-t-DoR) 0. ato quale elemento sufficiente ad integrare il concorso nel delitto ascritto all'odierno ricorrente), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 mar