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Ordinanza — n. 22413/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming sentencing error, upholding judge's discretion under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22413/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Grosso's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Grosso argued the sentencing was incorrect, but the court found his claim manifestly unfounded. The court ruled that sentencing discretion belongs to the trial judge under Articles 132 and 133 of the Penal Code, prohibiting cassation review of the penalty's congruity.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.: The determination of the penalty falls within the discretion of the court of first instance, and a cassation appeal challenging the congruity of the sentence is inadmissible as it seeks a new evaluation of the penalty's appropriateness.

Parole chiave

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sentencing discretion penal code provisions cassation inadmissibility proportionality of penalty aggravating circumstances controllo della commisurazione della pena modalità di calcolo dell'ammenda individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
259142) che, nel caso di specie, il giudice di appello ha correttamente ritenuto proporzionata e rispettosa dei criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
259142) che, nel caso di specie, il giudice di appello ha correttamente ritenuto proporzionata e rispettosa dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
pen.; cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GROSSO GIOVANNI nato a NAPOLI il 03/10/1974 avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Grosso Giovanni; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta base del giudizio sulla pena è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;

Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142) che, nel caso di specie, il giudice di appello ha correttamente ritenuto proporzionata e rispettosa dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. la pena irrogata dal giudice di prime cure, tenendo conto dell'insidiosità della condotta e della negativa personalità dell'odierno ricorrente, elementi che non hanno consentito una mitigazione del trattamento sanzionatorio (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1