Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to mere complaints and repetition of lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Ruggiero and La Corte Elisabetta inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants argued for a different legal qualification of their crime, claiming the lower court erred in finding the elements of robbery rather than theft. The court rejected these claims as mere complaints and a repetitive restatement of arguments already properly evaluated and dismissed by the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628, comma secondo, cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a, c.p.c.: Appeals based solely on mere complaints or the repetitive restatement of arguments already examined and rejected by the court of first instance are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RUGGIERO ELISABETTA nato a PALERMO il 31/10/1982 LA CORTE ELISABETTA nato a PALERMO il 12/05/1996 avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO dì PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Ruggiero Elisabetta e La Corte Elisabetta; osservato che l'unico motivo oggetto del ricorso di Ruggiero Elisabetta, che lamenta la mancata riqualificazione del delitto di rapina impropria in quello di furto, difettando l'elemento della violenza o della minaccia, non è consentito poiché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, propugnando una differente ricostruzione storica della vicenda, si risolve in una pedissequa reiterazione degli argomenti già proposti con l'atto di appello e correttamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (cfr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata) che ha ritenuto pienamente integrati tutti gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 628, comma secondo, cod. pen. conformemente alle risultanze processuali; ritenuto che alle medesime conclusioni è possibile pervenire in ordine al ricorso di La Corte Elisabetta, ove sono esposte doglianze analoghe in punto di qualificazione giuridica, parimenti reiterative e, pertanto, non consentite; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18