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Ordinanza — n. 22409/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for inadmissibility due to factual misrepresentation and new evidence arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22409/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Guerra Salvatore and De Stefano Michele inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued against the lower court's finding of attempted crime and specific legal qualifications, claiming the trial court misinterpreted evidence and failed to address their defense. The court rejected these claims because the Supreme Court cannot re-evaluate witness credibility or reconstruct facts, limiting its role to checking for logical contradictions in the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 393 cod. pen.; Art. 629 cod. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate witness credibility or reconstruct facts, as such actions constitute a misrepresentation of facts and exceed the scope of a legality appeal.

Parole chiave

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misrepresentation of facts witness credibility legality appeal new evidence procedural preclusion tentata estorsione minaccia azione legale a scopo intimidatorio

Disposizioni normative citate

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Art. 393 cod. pen.
Letti i ricorsi di Guerra Salvatore e De Stefano Michele e le memorie sopravvenute; rilevato che tutti i motivi di ricorso, intesi a contestare l'affermazione di diet7) ') sensi dell'art. 393 cod.
Art. 629 cod. pen.
pen.,\,úlla configurabilità del tentativo e alle circostanze i responsabilità, la qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 629 cod. pen. e non ai oudrio L ua.
Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Art. 167 disp. att. e trans. cod. proc. pen.
pen., avente ad oggetto un punto della decisione non investito dall'atto di ricorso originario, operando la preclusione prevista dall'art. 167 disp.
Art. 191, comma 2, cod. proc. pen.
pur nell'ipotesi in cui la deduzione riguardi l'inutilizzabilità di prove acquisite illegittimamente, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ex art. 191, comma 2, cod. proc. pen., posto che occorre pur sempre che l'eccezione sia proposta con l'atto di ricorso principale.
art. 393 cod. pen
Letti i ricorsi di Guerra Salvatore e De Stefano Michele e le memorie sopravvenute; rilevato che tutti i motivi di ricorso, intesi a contestare l'affermazione di diet7) ') sensi dell'art. 393 cod.
art. 629 cod. pen
pen.,\,úlla configurabilità del tentativo e alle circostanze i responsabilità, la qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 629 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi
(...)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi, Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Lakani
Sezioni Unite, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte
Sezioni Unite, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; in questo senso, Sez.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; in questo senso, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
Sez. 2, n. 11291 del 17/02/2023, Lanza
(Fattispecie relativa alla inutilizzabilità di intercettazioni telefoniche acquisite da altro procedimento in difetto dei presupposti di legge, dedotta solo come motivo nuovo)» (Sez. 2, n. 11291 del 17/02/2023, Lanza, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GUERRA SALVATORE nato a NAPOLI il 10/03/1976 DE STEFANO MICHELE nato a AFRAGOLA il 21/05/1964 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Guerra Salvatore e De Stefano Michele e le memorie sopravvenute; rilevato che tutti i motivi di ricorso, intesi a contestare l'affermazione di diet7) ') sensi dell'art. 393 cod. pen.,\,úlla configurabilità del tentativo e alle circostanze i responsabilità, la qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 629 cod. pen. e non ai oudrio L ua. az-L, h i attenuanti generiche, non sono consentiti in sede di legittimità, sono inammissibili, perché si fondano su di una rivalutazione delle testimonianze, sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione delle emergenze processuali alternativa a quella dei giudici di merito, così collocandosi nella nozione di travisamento del fatto, in quanto la sentenza impugnata viene -in sostanza- censurata per non avere accolto la ricostruzione fattuale proposta dalla difesa, sulla base di una lettura delle emergenze istruttorie alternativa a quella ritenuta dalla corte di appello.

Da ciò una prima ragione di inammissibilità, atteso che «il giudice di legittimità, investito di un ricorso che proponga una diversa valutazione degli elementi di prova (cosiddetto travisamento del fatto), non può optare per la soluzione che ritiene più adeguata alla ricostruzione dei fatti, valutando l'attendibilità dei testi e le conclusioni dei periti e consulenti tecnici, potendo solo verificare, negli stretti limiti della censura dedotta, se un mezzo di prova esista e se il risul-tato della prova sia quello indicato dal giudice di merito, sempre che questa veri-fica non si risolva in una valutazione della prova. (...)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi, Rv. 229690 - 01).

Con l'ulteriore precisazione che «in tema di ricorso per cassazione, non è possibile dedurre come motivo il "travisamento del fatto", giacché è preclusa la possibilità per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Considerata, dunque, la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260), tanto più quando la sentenza impugnata abbia correttamente e puntualmente risolto le questioni oggi reiterate con il ricorso; osservato che è altresì inammissibile ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa ovvero dei testimoni, ,, precluso innanzi alla Suprema Corte in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura AS5A nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr.

Sezioni Unite, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; in questo senso, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01); considerato che il ricorso è inammissibile anche nella parte in cui lamenta la mancata risposta alle deduzioni difensive, in quanto anche essa si risolve in una valutazione di merito alternativa a quella della Corte di appello, che ha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva. Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente; rilevato che con successiva memoria difensive è stata eccepita l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, ma il motivo non può essere scrutinato sia perché travolto dalla inammissibilità del ricorso principale, sia perché privo di collegamento con i motivi principali del ricorso, dovendosi rimarcare che «è inammissibile il motivo nuovo di ricorso, presentato ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., avente ad oggetto un punto della decisione non investito dall'atto di ricorso originario, operando la preclusione prevista dall'art. 167 disp. att. e trans. cod. proc. pen. pur nell'ipotesi in cui la deduzione riguardi l'inutilizzabilità di prove acquisite illegittimamente, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ex art. 191, comma 2, cod. proc. pen., posto che occorre pur sempre che l'eccezione sia proposta con l'atto di ricorso principale. (Fattispecie relativa alla inutilizzabilità di intercettazioni telefoniche acquisite da altro procedimento in difetto dei presupposti di legge, dedotta solo come motivo nuovo)» (Sez. 2, n. 11291 del 17/02/2023, Lanza, Rv. 284520 — 01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti/ al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore