Italian court dismisses appeal claiming lack of specific sentencing reasoning for aggravated penalty application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Francesco Candela's appeal inadmissible regarding claims of insufficient sentencing motivation and omitted sentence reduction. The appellant argued that the lower court failed to detail the specific increase applied under Article 416-bis of the Penal Code and did not reduce the custodial sentence for a satellite offense. The court ruled that when a sentence remains close to the statutory minimum, general expressions of fairness suffice, and no corresponding reduction was required for the satellite offense's fine adjustment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 416-bis.1 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: When the imposed penalty is not significantly above the statutory minimum, general expressions of fairness regarding the aggravating circumstance are sufficient, and no specific detailed calculation is required.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANDELA FRANCESCO nato a SALERNO il 26/02/1973 avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso di Candela Francesco e la memoria sopravvenuta; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'aggravamento della pena per effetto dell'applicazione della circostanza di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. al reato di cui al capo 2), non avendo il giudice indicato il singolo aumento effettuato per l'aggravante de qua, è manifestamente infondato poiché, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo (come è avvenuto nel caso di specie, considerando la cornice edittale dell'art. 629 cod. pen. e la misura dell'aumento astrattamente applicabile per l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.), è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;
Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153), mentre «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così, di recente, Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, non mass. sul punto); considerato che la doglianza relativa all'omessa riduzione della pena detentiva per il reato-satellite di cui al capo 4) è manifestamente infondata poiché il giudice di appello ha rideterminato l'aumento per continuazione dell'anzidetto reato- satellite riducendo la multa da euro cinquecento ad euro duecento (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), non essendo egli tenuto ad una corrispondente riduzione anche della pena detentiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso