Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of new arguments and failure to raise specific defenses at appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Zanni Vitaliano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground of appeal merely repeated arguments already rejected at the appellate level without providing specific argumentation, while the second ground was inadmissible because it was not raised as a specific defense during the appeal proceedings. Consequently, the appeal was rejected because the new arguments failed to meet the strict requirements for admissibility under the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it relies solely on the repetition of arguments already rejected at the appellate level or if it introduces new grounds of defense that were not specifically raised during the appeal proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANNI VITALIANO nato a PIEDIMONTE MATESE il 10/11/1989 avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Zanni Vitaliano; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art.648 cod. pen., avendo l'odierno ricorrente concorso alla realizzazione del reato presupposto, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; in particolare, va rilevato come non risulta alcun inversione dell'onere della prova poiché, secondo i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e correttamente applicati dai giudici di merito, «ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non occorre la prova positiva che l'imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario» (ex multis:
Sez. 2, Sentenza n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri Rv. 282955 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; che "in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità" (Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913, Sez. 3 n. 19207); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec