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Ordinanza — n. 22405/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for suspended sentence benefit due to prior two-time usage of the measure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22405/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Tudorache Mariana inadmissible and ordered her to pay court costs and a fine. The appellant argued for the suspension of her sentence, but the court found her claim manifestly unfounded because she had already utilized this specific benefit twice previously. Consequently, the court ruled that Article 164 of the Criminal Code correctly excludes eligibility for a third time, leading to the dismissal of the request.

Regesto Legislator

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Art. 164 cod. pen.; The benefit of conditional suspension of sentence cannot be granted to an individual who has already enjoyed it twice.

Parole chiave

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conditional suspension of sentence prior usage limitation Criminal Code Article 164 inadmissible appeal repeated benefit exhaustion revoca della sospensione condizionale pena pecuniaria sospesa adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 164 cod. pen.
Letto il ricorso di Tudorache Mariana, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che lamenta la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato poiché in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 164 cod.
art. 164 cod. pen
Letto il ricorso di Tudorache Mariana, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che lamenta la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato poiché in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 164 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUDORACHE MARIANA nato il 10/05/1980 avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Tudorache Mariana, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che lamenta la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato poiché in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 164 cod. pen., correttamente applicato dal giudice di merito (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), che esclude la possibilità di concedere detto beneficio a chi ne abbia precedentemente già fruito già due volte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 marzo 202