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Ordinanza — n. 22400/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of concrete interest in overturning a minor sentencing adjustment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22400/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Lorenzo Pirone's appeal inadmissible because it lacked the requisite legal interest. Although the appellant argued for the removal of an aggravating circumstance regarding multiple people, the court found this factor was outweighed by general mitigating circumstances, leaving the final sentence unchanged. Consequently, the court ruled that overturning the decision would yield no practical benefit, citing established case law that requires a concrete advantage for an appeal to be admissible.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.; An appeal is admissible only if it offers a concrete practical advantage to the appellant, not merely a theoretical correction of legal reasoning, as established by the utilitarian purpose of removing procedural disadvantages.

Parole chiave

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lack of interest admissibility of appeal concrete advantage sentencing aggravation Cassa delle ammende procedural utility Italian criminal procedure aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011
Sez. U, Sentenza n. 42 del 13/12/1995
Sez. U, Sentenza n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 30547 del 06/03/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRONE LORENZO nato a MASSA DI SOMMA il 31/01/1992 avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; v

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pirone Lorenzo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia l'errata applicazione della circostanza aggravante delle più persone riunite, è inammissibile per carenza d'interesse; Va rilevato, infatti, che tale circostanza aggravante è stata ritenuta subvalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche, così non incidendo sul trattamento sanzionatorio; considerato, invero, che in tema di interesse a impugnare, già la risalente sentenza delle Sezioni Unite U, n. 6624 del 27/10/2011 (dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 - 01) ha chiarito che la sua nozione deve essere ricostruita «in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo»; invero, l'interesse a impugnare, così come richiamato dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente; id est sussiste un interesse concreto solo ove dalla denunciata violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (cfr.

Sez. U, Sentenza n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093 - 01 seguita da moltissime conformi, fino alla più recente Sez. 3 -, Sentenza n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274 - 01). In altre parole, l'interesse ad impugnare non è costituito dalla mera aspirazione della parte all'esattezza tecnico-giuridica della motivazione del provvedimento, ma dall'interesse a conseguire -dalla riforma o dall'annullamento del provvedimento impugnato- un vantaggio concreto. Rilevato che nel caso di specie, il ricorrente non sortirebbe nessun effetto pratico più favorevole dall'annullamento sul punto del provvedimento impugnato, in quanto il trattamento rimarrebbe inalterato. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co