Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible for re-evaluating witness credibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by El Moumni Ahmed inadmissible due to its generic nature and attempt to re-evaluate witness credibility. The appellant argued that the lower court failed to reclassify a crime and relied on the victim's testimony, but the court found these arguments repetitive and legally impermissible. The decision rests on the principle that assessing witness credibility is a factual matter reserved for the trial judge, not the appellate court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624 cod. pen.; Art. 648, comma 4, cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the credibility of the victim or witnesses, as this constitutes a factual assessment exclusive to the trial judge unless manifest contradictions exist.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MOUMNI AHMED nato il 25/10/1982 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di El Moumni Ahmed; ritenuto che l'unico motivo del ricorso che contesta la mancata riqualificazione del delitto di cui all'art. 624 cod. pen. in quello di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; considerato, inoltre, che detto motivo di ricorso, denunciando la illogicità della motivazione sulla base di un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova - con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa - non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). E' altresì inammissibile ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa ovvero dei testimoni/ ,è precluso innanzi alla Suprema Corte in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr.
Sezioni Unite, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione). rilevato che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata ove il giudice di appello ha correttamente ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa, indicando, inoltre, i plurimi elementi posti a fondamento del giudizio di responsabilità) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così